Poiché molte sono le richieste e spesso le implorazioni di eccezioni, pubblichiamo il testo del codice di Diritto canonico relativamente al padrino o madrina di battesimo e di cresima (§893) su cui evidentemente il parroco non ha facoltà di deroga.
Codice di diritto canonico
Libro IV – Parte Prima: I SACRAMENTI
Capitolo IV: I PADRINI
Can. 872 – Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell’iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.
Can. 873 – Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.
Can. 874 – § 1. Per essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che:
1° sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;
2° abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un’altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l’eccezione;
3° sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell’Eucarestia, e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume;
4° non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
5° non sia il padre o la madre del battezzando.
– § 2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.